Corte dei Conti Veneto: a determinate condizioni l’Ente locale può soccorrere finanziariamente la sua partecipata

Il “soccorso finanziario” da parte di un ente locale a favore di una sua partecipata pubblica è fortemente limitato e condizionato ad un’attenta ed approfondita analisi economico-finanziaria della società destinataria. Fondamentale è comprendere se l’operazione finanziaria di soccorso permetta alla partecipata di mantenere condizioni di equilibrio, economicità, efficienza nella gestione del servizio.

La Corte dei Conti del Veneto è stata chiamata ad esprimersi sulla possibilità per un Comune di apportare un contributo a fondo perduto per soccorrere finanziariamente una sua società partecipata, senza coinvolgere gli altri soci pubblici. La delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 119/2020/PAR ha ribadito che l’intervento di sostegno finanziario del Comune in favore della Società partecipata risulta fortemente limitato e superabile soltanto se giustificato da un piano di risanamento in grado di garantire lequilibrio dei conti della società destinataria dell’aiuto finanziario.

La Corte ha sottolineato che, in caso di più soci pubblici, dopo aver accertata l’esistenza di regole disciplinanti il rapporto sociale (che consentano di esercitare un’influenza significativa sugli orientamenti strategici della società partecipata coerenti con gli obiettivi istituzionali), all’intervento finanziario di soccorso dovrebbe partecipare ogni socio proporzionalmente in base alla quota di capitale detenuta.

ALLEGATI

Delibera della Corte dei Conti Veneto 119/2020 PAR

contributi a fondo perduto, enti locali, enti pubblici, partecipate, partecipate in crisi, piano di risanamento, risanamento, società partecipate
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