In base all’articolo 20 del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), le amministrazioni pubbliche devono effettuare, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, attraverso relazione tecnica. La trasmissione dei provvedimenti deve poi essere effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del tesoro. È prevista una sanzione amministrativa, ossia il pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, nonché il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche entro il 31 Dicembre
Ultimi post
- IMU 2020: in vigore le aliquote base in assenza di delibera 6 Ottobre 2020
- Accordo Stato-Città: bilancio preventivi e delibere tributi entro il 31 ottobre 2020 1 Ottobre 2020
- Corte dei Conti Veneto: a determinate condizioni l’Ente locale può soccorrere finanziariamente la sua partecipata 30 Settembre 2020
- VALUE PA e AANEXT insieme per lo sviluppo comune dei propri Servizi di Advisory 29 Settembre 2020
- Sostenibilità finanziaria, il nuovo criterio per il turnover nelle PA 16 Settembre 2020