Misure Decreto “Cura Italia” per gli enti locali

Le misure adottate nel Decreto “Cura Italia” per gli enti locali sono le seguenti:

Avanzo di amministrazione: viene data la possibilità agli enti di utilizzare le risorse libere del risultato di amministrazione 2019 per finanziare le spese connesse all’emergenza sanitaria, in deroga alle norme contenute nell’articolo 187, comma 2, del Tuel, fatto salvo il finanziamento di debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri. Evidenziamo innanzitutto che la disposizione non deroga alla disposizione del comma 3 dell’articolo, che non consente applicare avanzo libero prima dell’approvazione del rendiconto. Considerato che il rendiconto di gestione (attualmente prorogato al 31 maggio) non sarà approvato prima di un paio di mesi, è evidente come tale leva non consenta di fornire risposte immediate.

Oneri di urbanizzazione: l’articolo 109, comma 2, deroga al vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese previste dall’articolo 1, comma 460, della legge 232/2016, consentendo ai Comuni di utilizzare integralmente tali risorse per il finanziamento della spesa corrente, senza alcuna limitazione.

Differimento della rata dei mutui: ad essere differiti sono solamente i mutui degli enti locali rimasti in capo al Mef.

Rinvio del rendiconto: viene rinviato al 31 maggio il termine di approvazione del rendiconto. La proroga di un solo mese appare del tutto insufficiente per dare respiro agli uffici ragioneria in un contesto lavorativo assolutamente rallentato e assorbito nella gestione dell’emergenza.

Rinvio del bilancio: viene rinviato al 31 maggio il termine per l’approvazione del preventivo 2020-2022.

Rinvio dell’adozione del Dup: viene rinviato al 30 settembre il termine per la presentazione del Dup al consiglio. Nessuna proroga invece per salvaguardia degli equilibri e bilancio consolidato.

Tariffe Tari: rinvio del termine di approvazione al 30 giugno 2020. Viene aggiunta una facoltà che è quella di optare per l’applicazione delle tariffe 2019, nelle more dell’approvazione del Pef 2020 che dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in corso. L’eventuale conguaglio potrà essere ripartito nel triennio 2021/2023.

Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

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