La Corte dei Conti Piemonte, con la deliberazione 70/2020, è stata chiamata ad esprimersi sul caso di una società partecipata da un Comune, attiva nel mercato della valorizzazione immobiliare.
La magistratura contabile ha sottolineato che, in base all’art. 21 del Dlgs. 175/2016, in caso di società partecipate con risultati di esercizio negativi non immediatamente ripianati, l’ente locale azionista deve accantonare il corrispondente importo (in base alla percentuale di partecipazione) in un fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno seguente. I risultati negativi derivanti dalla gestione delle partecipate, sottolinea la Corte, impongono il dovere da parte dell’ente pubblico di approntare un sistema di controlli adeguato ed efficace sulle società partecipate (soprattutto quelle in crisi) in modo da scongiurare effetti critici sul bilancio dell’amministrazione e relative responsabilità.
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