La Corte Costituzionale, con sentenza 115/2020 ha dichiarato incostituzionale l’art 38 comma 2-ter del DL. 34/2019 il quale prevede l’inclusione del ricalcolo pluriennale, fino ad un massimo di 20 anni, del disavanzo oggetto del Piano di Riequilibrio modificato «ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi».
Per i giudici costituzionali la criticità non sussiste tanto nella durata astrattamente fissata a 20 anni per il ripiano quanto nella manipolazione del deficit che, mediante la considerazione strumentale di più disavanzi, consente di sottostimare l’accantonamento annuale per il risanamento da realizzare. La sottostima contabile in esame provocherebbe un ulteriore aggravamento del risultato di amministrazione e un ingiustificato incremento della spesa corrente, con un peggior disavanzo effettivo conseguente.
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